ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

          a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

              Soggetti destinatari e coinvolti dall'intervento normativo sono l'ordine giudiziario e gli uffici giudiziari.

          b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

              L'intervento normativo si propone di disciplinare l'istituto della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella prima fase di applicazione della legge 30 luglio 2007, n. 111 (recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), tenuto conto del regime transitorio introdotto dall'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 111 del 2007, in materia di temporaneità degli incarichi.

          c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

              Obiettivo specifico è quello di risolvere i problemi organizzativi derivanti dalla decadenza del titolare dell'ufficio giudiziario o della sezione in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, qualora il Consiglio superiore della magistratura non abbia ancora provveduto alla nomina del nuovo titolare dell'ufficio.

          d) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

              Sussistono le condizioni necessarie per una corretta attuazione dell'intervento normativo da parte dell'amministrazione e dei soggetti destinatari. Quanto ai presupposti finanziari, dall'attuazione del decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

          e) Aree di criticità.

              Non si ravvisano al momento aspetti di criticità.

          f) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie. Valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

              Non vi sono alternative possibili.

          g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

          Il decreto-legge è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto della necessità e urgenza di provvedere in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento.

 

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